Airdrop Criptovalute | Tasse 2023 e consigli utili

La legge 197 del 2022 disegna le regole per il trattamento fiscale delle cripto attività a partire dal 2023. Non viene fatto specifico riferimento alla fattispecie degli airdrop, per cui occorrerà interpretare correttamente la norma nuova, in sede di dichiarazione dei redditi, per determinare correttamente l’imponibilità fiscale delle criptovalute ricevute.

Ripercorriamo i principi fondamentali introdotti da quest’anno che possono riguardare gli airdrop, e formuliamo alcuni consigli per giungere preparati alla prossima dichiarazione dei redditi.

Buona lettura e buona visione.

Airdrop tasse

Disciplina e principi fondamentali

  1. CRIPTO-ATTIVITÀ: “rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.
  2. REDDITI DIVERSI: plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate [art. 67, c. 1, lett. c-sexies) D.P.R. 22.12.1986, n. 917].
  3. SOGLIA DI ESCLUSIONE:

    • Sono imponibili solamente le plusvalenze e gli altri proventi non inferiori complessivamente a € 2.000 nel periodo d’imposta [art. 67, c. 1, lett. c-sexies) del D.P.R. 22.12.1986, n. 917].
    • Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.
  4. BASE IMPONIBILE:

    • PLUSVALENZE: differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto.
    • Nel caso di acquisto per successione si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione.
    • Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante.
    • Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza, il costo è pari a zero.
    • I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.
    • MINUSVALENZE: se superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a € 2.000, l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il 4°.

 

Conclusioni e Consigli

Non essendoci ancora pronunce giurisprudenziali che indichino l’interpretazione corretta per il trattamento fiscale degli airdrop, riteniamo utile seguire i seguenti consigli:

  • Annotare/conservare le criptovalute ricevute – quantità e valori di mercato al momento della ricezione;
  • Tenere evidenza degli scambi che avverranno tra la cripto ricevuta con l’airdrop e altre criptovalute;
  • Tenere evidenza delle conversioni che avverranno tra la cripto ricevuta con l’airdrop e moneta fiat;
  • Tenere evidenza degli acquisti che verranno effettuati con la cripto ricevuta con l’airdrop e beni e servizi, compresi NFT.